É costituito il Fondo bilaterale di categoria dei Gruppi Ormeggiatori e Barcaioli dei Porti Italiani, denominato “Fondo Bilaterale Ormeggiatori e Barcaioli dei Porti Italiani”, di seguito Fondormoli. La sede di Fondormoli è fissata a Roma, in Via Salaria 89 e potrà essere cambiata con le modalità fissate dal presente Statuto. La durata del Fondo è illimitata. Il Fondo non ha personalità giuridica. Nella gestione del Fondo deve essere assicurato il pareggio di bilancio.
Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Fondo Bilaterale per la categoria degli Ormeggiatori e Barcaioli dei Porti Italiani, in seguito più brevemente denominato "Fondormoli". In particolare, definisce la modalità di finanziamento di Fondormoli, i principi ispiratori a cui conformarsi nello svolgimento delle attività, le attività svolte da Fondormoli per l'attuazione degli scopi previsti dallo Statuto e le linee di indirizzo per il suo funzionamento e la sua organizzazione interna.
Il Fondo è gestito da un Comitato Amministratore composto da tre rappresentanti dell'ANGOPI, nominati dal Consiglio di Presidenza dell'Associazione, di cui uno come Presidente del Fondo, e tre rappresentanti nominati dalle Organizzazioni Sindacali istitutrici del medesimo Fondo. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente che vale il doppio. I componenti del Comitato Amministratore sono nominati nel rispetto delle modalità stabilite da ciascuna delle parti istitutrici del Fondo.
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