Il Fondo ha lo scopo di attuare nei confronti degli ormeggiatori e barcaioli dei Gruppi iscritti, nonché degli addetti amministrativi e tecnici, interventi previsti dalla legislazione vigente in materia di:
a) assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo.
b) integrazione salariale, previo riconoscimento delle caratteristiche di consolidato sistema di bilateralità a quello previsto dal CCNL di categoria.
Gli interventi di cui sopra, lettera b) restano subordinati alla verifica dell’efficace funzionamento del Fondo di solidarietà bilaterale di cui all’art. 3 della legge 92/2012.
In caso di uscita dal Fondo non è previsto alcun rimborso dei contributi versati.
Tra le finalità del Fondo rientra anche la possibilità di erogare tutele assicurative in caso di cancellazione per malattia o infortunio dai Registri ex artt. 208 e 216 del Regolamento per l’esecuzione al Codice della Navigazione, sulla base dei risultati degli studi promossi sulla materia dall’Ente bilaterale.